Lo statuto
S.E.N.A.P.E. - Società Cooperativa Sociale
Via Canna, 11
15033 Casale Monferrato
Iscrizione Albo Cooperative N° A148439
ARTICOLO 1 – SCOPO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142 e dell’articolo 3 dello statuto – di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci – lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.
In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottati dalla cooperativa e dai soci – lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.
ARTICOLO 2 – RAPPORTI DI LAVORO INSTAURABILI E RELATIVE MODALITA’ DI SCELTA
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 e dell’articolo 6 della legge 142/01, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:
Subordinato;
Autonomo, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale.
La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell’organizzazione aziendale, produttiva e delle previsioni statutarie.
Per i soci – lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata.
Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della prestazione lavorativa.
Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i soci, precedentemente l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi.
La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.
ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – REQUISITI E PROFILI PROFESSIONALI – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO
L’attuale struttura organizzativa – aziendale si articola:
a)nel servizio amministrativo – finanziario – tecnico;
b)nel servizio organizzativo e gestionale;
c)nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.
Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b):
sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione – organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale);
fanno capo le funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazioni e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione dell’immagine della Cooperativa, individuazione e promozione dei nuovi servizi;
attività di ricerca, progettazione delle gestioni, definizione delle caratteristiche di qualità del servizio e loro implementazione e verifica;
attività di formazione;
attività rivolte alla sicurezza degli ambienti e delle condizioni di lavoro e delle normative sulla “privacy”.
Al servizio cui alla precedente lettera c) fanno capo tutte le attività proprie della Cooperativa quali:
gestire in proprio o per conto terzi strutture atte ad ospitare animali randagi e delle attività ad essi connesse;
migliorare le condizioni di vita degli animali presenti nei canili garantendo il benessere e l’assistenza degli animali abbandonati e cercare eventuali persone disposte ad adottarli;
ridurre il problema del randagismo canino e felino promovendo la sterilizzazione;
organizzare, gestire e promuovere corsi ed attività di Pet Terapy ed Agilità Dog;
offrire la possibilità di ospitare cani durante il periodo di vacanza dei proprietari;
gestione di altre attività affini a quelle precedentemente indicate.
Con l’impiego di operai qualificati e non, compresi i soggetti previsti dall’art. 4 della legge 381/91, e quant’altro richiesto dalle normative in vigore o dalle scelte tecniche della cooperativa.
RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO
ARTICOLO 4 – CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO
Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.
Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
I soci che intrattengano o abbiano intrattenuto uno dei contratti a termine previsti dall’ordinamento hanno la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato, sussistendone le condizioni.
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.
In presenza di più soci nelle condizioni in cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro dei soci.
ARTICOLO 5 – CCNL APPLICABILE E TRATTAMENTO ECONOMICO
Salve le disposizioni di legge in materia di trattamento dei lavoratori subordinati, il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e non potrà essere inferiore a quanto previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali, con riferimento almeno agli istituti contrattuali quali la retribuzione di livello, il numero delle mensilità e degli scatti di anzianità in relazione agli orari di lavoro previsti dallo stesso CCNL.
Ai fini di un’adeguata proporzionalità del trattamento economico alla quantità e qualità del lavoro prestato, il CdA può deliberare l’erogazione di retribuzione integrativa, attribuita in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.
L’assemblea potrà definire, con apposita delibera, un trattamento economico ulteriore, a titolo di maggioranza retributiva, nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione integrativa o di secondo livello applicabile ai lavoratori dipendenti della cooperativa stessa.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione del ristorno secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto della cooperativa
ARTICOLO 6 – CCNL APPLICABILE E CONDIZIONI DI LAVORO
Salvi i diritti stabiliti in disposizione di legge in materia di trattamento normativo del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della disciplina delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori si applicano le disposizioni del CCNL delle Cooperative sociali di cui al precedente articolo, salvo quanto stabilito delle seguenti norme regolamentari :
a.la possibilità di realizzare l’orario contrattuale come media in un arco temporale di 12 mesi, considerando le ore prestate oltre l’orario contrattuale in regime di flessibilità ed istituendo a tale proposito la “Banca ore”;
b.in caso di assenza per infortunio sarà corrisposto solo quanto rimborsato dall’INAIL e nessun’altra integrazione a carico della Cooperativa;
c.ogni socio lavoratore matura 22 giorni di ferie annue, da calcolarsi in 5 giorni su 7 settimanali, proporzionatamente alla durata del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DEL RAPPORTO SOCIALE
Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse , sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell’assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.
Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio d’amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del provvedimento disciplinare.
ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DEL RAPPORTO SOCIALE
I soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato decadono, altresì, dal rapporto sociale previa delibera del CdA
Il licenziamento del socio lavoratore per giusta causa o giustificato motivo è regolato dalla legge e del contratto collettivo fermo restando quanto sotto specificato.
Nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ove sussista l’obbligo di esperire la procedura di mobilità, la stessa dovrà essere preceduta dall’approvazione da parte dell’Assemblea del programma di mobilità.
Ai sensi dello statuto, il licenziamento del socio lavoratore per motivi disciplinari, giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per esclusione.
Il licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per decadenza.
Ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142 e degli artt. 6 - 11 – 12 e 13 dello statuto sociale, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso, decadenza o esclusione del socio – lavoratore consegue lo scioglimento dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.
ARTICOLO 9 – CONFIGURABILITA’ DELLO STATO DI CRISI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari ( risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell’attività dell’azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:
a.contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
b.situazioni temporanee di mercato;
c.crisi economiche settoriali e locali;
d.una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardo introito di crediti maturati.
Nei casi di cui al presente articolo, l’assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione , un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.
Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci – lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.
Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’assemblea, CdA potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati
In funzione del superamento dello stato di crisi l’assemblea potrà deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.
Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L’assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.
RAPPORTO ULTERIORE DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE
ARTICOLO 10 – NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI PER I RAPPORTI DI LAVORO DIVERSI DA QUELLO SUBORDINATO
Ai sensi dell’articolo 6, lettera c, della legge 142/2001, la cooperativa applica nei confronti dei soci – lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.
Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice Civile e nell’articolo 409, n.4 del Codice di Procedura Civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio – lavoratore.
ARTICOLO 11 – CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO NON SUBORDIANTO
Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del consiglio di amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare , su proposta del consiglio di amministrazione, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore a quanto consentito dalla legge 142/2001 di ulteriori trattamenti economici previsti dallo statuto.
ARTICOLO 13 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Nello svolgimento dell’incarico il socio gode della più piena autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell’incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuititi, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico – organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEL SOCIO
Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell’ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione.
Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del C.d.A. garantire il pieno proseguimento dell’incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento di lavoro.
ARTICOLO 15 - RINVIO
Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti, di cui al precedente articolo 8, si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.
ARTICOLO 16 – REVOCA E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO
L’accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso.
NORME DIVERSE
ARTICOLO 17 – ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Vista la delibera della Legacoop che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera c-bis del DLgs 124/93 e successive modificazioni o integrazioni, promuove l’istituzione di forme di previdenza complementare per i soci lavoratori, con il presente regolamento si potrà istituire una forma di previdenza complementare per i soci lavoratori della cooperativa ai sensi dell’ art. 2 comma 1 lettera b-bis e del citato art. 3 del DLgs 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
NORME FINALI
ARTICOLO 18 – DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento interno, approvato dall’assemblea in data ……….. ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n.142, entra in vigore da ……………...
Il presente regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, nei confronti dei quali viene mantenuta la figura di prestatori di lavoro a titolo gratuito, con il solo rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.
ARTICOLO 19 – MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci.







